E. Amodio, A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli Editore, 2019

A short presentation of the book

1. Il libro di Ennio Amodio fotografa e analizza gli indirizzi di politica-criminale e le riforme nell’ambito della giustizia penale realizzate durante il governo ‘gialloverde’, sostenuto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle: due movimenti populisti al centro della scena politica italiana. Fatta eccezione per i due ‘decreti sicurezza’ in tema di immigrazione ed ordine pubblico e per la legge sul c.d. ‘codice rosso’, in tema di violenza di genere, adottati dopo la pubblicazione del libro, nell’estate del 2019, Amodio si confronta con pressoché l’intero lascito dell’azione di quel governo, rimasto in carica per un anno e mezzo e caduto di lì a breve. Vengono infatti passati in rassegna i programmi elettorali delle due forze politiche – compreso il c.d. Contratto per il governo del cambiamento, cioè il programma del governo del Presidente Giuseppe Conte e dei (già) Vice Presidenti Matteo Salvini e Luigi Di Maio – e, soprattutto, le riforme realizzate: l’ampliamento della legittima difesa domiciliare, corredata da ampie presunzioni legali per assicurare l’impunità a chi uccide ladri e rapinatori (cavallo di battaglia della Lega); la c.d. legge ‘spazzacorrotti’ (cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle), che inasprisce il trattamento sanzionatorio dei delitti contro la p.a. promettendo carcere e interdizione perpetua dai pubblici uffici per i corrotti, oltre a introdurre nuovi e vigorosi strumenti investigativi quali il captatore informatico e l’agente sotto-copertura; la riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado per scongiurare proscioglimenti per decorso del tempo, a processo in corso (un altro cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle); la normativa che esclude il rito abbreviato nei processi per reati puniti con la pena dell’ergastolo, per evitare riduzioni di pena per gli autori di quei gravi reati (una riforma sostenuta dalla Lega), la pseudo-riforma dell’ordinamento penitenziario, che si è risolta in una sterilizzazione della riforma messa in cantiere, ma non portata a termine, dal precedente governo di centro-sinistra ed ispirata a logiche – affatto estranee al pensiero populista – di riduzione della pena carceraria a vantaggio di misure alternative alla detenzione o, comunque, di un carcere dal volto umano, rispettoso della dignità dei detenuti, considerati come persone e non solo come ‘delinquenti’.

 

2. Le diverse riforme vengono prese in esame unitariamente, mettendo in luce nel corso della trattazione il fil rouge che le lega, secondo la tesi di fondo attorno alla quale è costruito e ruota il saggio: l’essere quelle riforme espressione di un furore populistico che, facendo leva sull’allarme sociale nei confronti della criminalità (non di rado artatamente alimentato), indirizza l’azione di chi governa – con la preoccupazione costante di raccogliere un facile consenso elettorale –  verso interventi normativi che mentre mostrano il volto mite verso i ‘cittadini onesti’, levano la mano severa del legislatore verso i ‘delinquenti’. Non diversamente da quanto è avvenuto in altri ordinamenti (il pensiero corre, ad esempio, agli Stati Uniti post 11 settembre), la logica della contrapposizione “us” (the law abiding citizens) v.s. “others” (the criminals) – molto efficace dal punto di vista comunicativo – porta a un irrigidimento della risposta sanzionatoria e a una correlata restrizione delle garanzie sostanziali e processuali, innescando un generale trend regressivo della giustizia penale, che si allontana dai principi di civiltà del diritto moderno (razionalità e proporzionalità della risposta punitiva; rispetto della vita e della dignità umana; abbandono progressivo della centralità del carcere, in favore di percorsi alternativi di reinserimento sociale). L’allontanamento da quei principi è realizzato, come Amodio desume dal limitato ma significativo set di riforme penalistiche del governo gialloverde, indirizzando l’azione politico-criminale verso forme di giustizia vendicativa. E’ questa la tesi – forte e centrale – del libro, che offre un interessante quanto acuta chiave di lettura sinottica delle riforme stesse, apparentemente, ma solo apparentemente, indirizzate verso direttrici diverse. Un intervento che segna l’arretramento della risposta punitiva, come quello che garantisce l’impunità a chi difende il domicilio, uccidendo il ladro per legittima difesa, risponde a logiche di giustizia vendicativa (“fai da te”) tanto quanto interventi che, espandendo invece l’area della risposta punitiva (come nel caso della legge ‘spazzacorrotti’), si accaniscono sul reo punendolo con maggior severità e limitandone diritti e garanzie.

Ad orientare il sistema verso forme di giustizia vendicativa, secondo Amodio, è l’esasperata centralità della prospettiva della vittima, che il diritto penale moderno ha non a caso collocato in posizione defilata, per consentire il passaggio, appunto, dal diritto penale privato, di impronta vendicativa, al diritto penale pubblico (interessanti riflessioni, sul punto, possono leggersi ad es. in W. Hassemer, Perché punire è necessario, Il Mulino, 2012, p. 233 s.: “senza la neutralizzazione della vittima non avremmo il diritto penale moderno”). L’esaltazione del ruolo della vittima – con la quale facilmente si identifica il cittadino-elettore – porta a una privatizzazione e semplificazione del problema penale e della sua soluzione, rispetto alla quale l’apparato statale, con le sue istituzioni (magistratura) e le sue forme (processo e relative garanzie), si presenta come un fardello che ostacola la reazione punitiva: immediata, severa, senza ‘se’ e senza ‘ma’. In tal senso, vera e propria benzina sul fuoco del furore populistico è quella retorica che esaspera la critica nei confronti dei magistrati – privi di legittimazione popolare e le cui mani si vorrebbero legare – eliminando ogni spazio di discrezionalità – per scongiurare assoluzioni e rimessioni in libertà di ‘delinquenti’, destinatari di pene fisse (in particolare perpetue) dirette alla loro esclusione sociale (è ad es. la logica delle riformate pene accessorie nella legge spazzacorrotti) o per evitare condanne di cittadini ‘onesti’ (come nel caso degli imputati di eccesso di difesa), secondo verdetti rimessi al buon senso della gente o ai talk show. Analogo discorso vale per i luoghi comuni alimentati nel discorso popolare circa gli avvocati, dei quali viene annichilito il nobile ruolo di difensori di diritti ed esaltato quello di azzeccagarbugli pronti a tecniche dilatorie di ogni genere. La sfiducia nella giustizia penale pubblica – gli attacchi politici e mediatici alle istituzioni giudiziarie e ai loro attori e, finanche, al processo in quanto tale – avvelena l’opinione pubblica aprendo la strada a inquietanti orizzonti di giustizia vendicativa e sommaria: a soluzioni del problema penale tanto semplici e facili da comunicare agli elettori quanto rozze, sotto il profilo della compatibilità con i principi fondamentali, che lungi dall’essere acquisiti e intoccabili sono oggi in serio pericolo. Lo spettro paventato da Amodio è in definitiva quello di “una giustizia senza bilancia, figlia di umori e paure, che si muove sotto la spinta della collera e di un’insaziabile sete di vendetta”.

 

3.  La politica penale del governo gialloverde, secondo Amodio, non rispondeva peraltro a una particolare ideologia, pur presentando per certi versi affinità con ideologie antigarantiste (giustizialiste, si direbbe oggi) diffuse nel Novecento e improntate alla difesa sociale. Il riferimento è alla Scuola positiva e al pensiero fascista, contrapposti all’ideologia liberale. Si tratta infatti, ricorda Amodio, di politiche del potere che hanno imboccato la via della repressione, con inevitabili ricadute in punto di restrizioni delle garanzie individuali: “ora in nome di uno scientismo tale da etichettare a priori l’imputato come portatore di una anomalia rispetto alla gente sana e perciò onesta (Scuola positiva), ora in ragione di un totalitarismo nel quale convivono indistinti i diritti dello Stato, quelli dell’imputato  e le ragioni di tutela delle vittime del reato (Codice Rocco)”. Senonché il populismo gialloverde che ha dominato la scena politica italiana nell’ultimo anno e mezzo è per Amodio, più che un’ideologia, “una politica del potere che strumentalizza le paure e le angosce della gente comune per il manifestarsi delle condotte criminose, fino a creare un terreno fertile per imporre logiche emergenziali sempre più intese ad accrescere la repressione e a restringere gli spazi del garantismo”. Il popolo, scrive Amodio, non è insomma attore della politica penale ma viene “accarezzato e circuito” per consolidare il potere politico eludendo i veri temi di fondo della vita sociale (lavoro e situazione economica del paese). Più che di populismo (e di governo del popolo), insomma, si tratta sic et simpliciter di uso populistico della questione criminale: non di un’ideologia, pertanto, ma di una mera “pratica politica”.

 

4. Il saggio di Amodio si sofferma sui diversi frutti normativi del governo gialloverde, a partire dalle non poche manifestazioni del “furore punitivo” carcere-centrico, manifestazione di una “certezza della pena” in versione populista, che vede nel carcere (nel “marcire in galera”), la sola risposta punitiva dello Stato. E all’espansione dell’area del diritto penale (che rifugge ogni forma di depenalizzazione) fanno da pendant, per realizzare la “certezza della pena” così concepita, una contrazione della discrezionalità giudiziale e delle garanzie processuali per l’imputato. A tale riguardo severe critiche vengono tra l’altro formulate da Amodio nei confronti del riformato regime della prescrizione del reato, destinato ad esporre l’imputato, anche se prosciolto in primo grado, a un processo irragionevolmente lungo, venuto meno lo spauracchio di una prescrizione che maturi nei giudizi di appello o di cassazione.  

 Uno spazio predominante viene dedicato alla riforma considerata emblematica di tutto il ‘populismo penale’, e della deriva verso la giustizia vendicativa: quella attuata con la l. n. 36/2019 in materia di legittima difesa nel domicilio. Con la nuova formulazione dell’art. 52 c.p. (per un primo commento della riforma, da parte di chi scrive, clicca qui) la legittima difesa finisce per essere presunta quando il fatto è commesso nel domicilio, consentendo all’aggredito financo di uccidere a mano armata l’aggressore per difendere i beni patrimoniali e il domicilio violato, a prescindere dall’esistenza di un contestuale pericolo attuale per la propria o altrui persona, e della necessità dell’uso della forza a fini di difesa. La tesi forte, sostenuta da Amodio, è che “l’esimente coniata dal Parlamento sotto la spinta del fervore leghista non ha più nulla a che vedere con la legittima difesa” – al cui patrimonio genetico, tradizionalmente, appartengono i requisiti della necessità e della proporzione –. Essa piuttosto svela, “nel profondo divario cronologico, modale e di quantum lesivo tra l’offesa e la reazione conseguente, i tratti caratteristici di una forma autonoma di ritorsione sanzionatoria applicata dal privato in base a un suo proprio metro punitivo commisurato al risentimento per il torto subito”. Affrancata dai requisiti strutturali dell’attualità del pericolo, della necessità e della proporzione della difesa, la ‘legittima difesa’ viene snaturata e diventa una forma di vendetta privata, che lo Stato considera lecita, cedendo la sovranità punitiva al cittadino aggredito e ignorando le esigenze di tutela di beni fondamentali – in primis la vita – facenti capo all’aggressore.

Attraverso un interessante e ampio excursus storico, Amodio contesta la tesi di quanti, nel dibattito politico e in dottrina, hanno sostenuto le ragioni della riforma facendo riferimento a discipline che, nella tradizione giuridica del nostro e di altri paesi, hanno ampiamente consentito la reazione difensiva per la tutela del domicilio. Sulla base di studi romanistici, anche recenti, l’A. nega anzitutto che l’esecuzione capitale del ladro notturno (fur nocturnus), legittimata da un noto frammento delle XII tavole risalente al 450 a.C. (“si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto”), possa rappresentare l’archetipo della legittima difesa domiciliare, costituendo invece una forma di pena e di giustizia privata, che si inserisce in un complessivo e più ampio contesto di una disciplina del furto ispirata a particolare ferocia punitiva. L’archetipo della legittima difesa – vera e propria – è invece rappresentato, secondo quanto Amodio desume dalla più recente letteratura romanistica, dal moderamen inculpatae tutelae, messo a punto da un rescritto firmato dagli imperatori Diocleziano e Massimilano nel 290 a.C. “Come ha mostrato la più recente letteratura” – scrive Amodio – “ è questo l’atto di nascita della legittima difesa con tutto il suo corredo di limiti intrinseci, dalla necessità della reazione all’attualità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa”. Nel concetto di “moderamen” vi è racchiuso “il risultato di una riflessione secolare che fissa nella moderazione, cioè nell’uso di una forza moderata dall’intensità dell’offesa, i modi della legittima difesa come reazione priva di antigiuridicità (inculpatae tutelae). Essa non sfocia in un abuso se la violenza è necessaria a salvare la propria persona, ed è proporzionata a quella usata da chi ha causato la reazione ingiusta”. Il diritto comune conferma d’altra parte che l’eredità culturale del moderamen – l’idealtipo della legittima difesa costruito attorno ai requisiti della necessità e della proporzione – sia stata trasmessa al mondo moderno.

Nondimeno, secondo Amodio un’attenta analisi storica rivela come una costante, nella storia dell’istituto, sia rappresentata dalla dialettica tra giustizia vendicativa e giustizia con la bilancia in mano: due modelli i cui archetipi sono incarnati, rispettivamente, dalle XII tavole – alle quali si ispira oggi il disegno populista – e dal moderamen. La vicenda evolutiva della legittima difesa nell’Ottocento italiano e francese – mostra Amodio con dovizia di riferimenti – “è contrassegnata dall’acceso confronto culturale e giurisprudenziale sulla ammissibilità di una reazione violenta finalizzata alla tutela dei soli beni patrimoniali”. Il codice sardo-piemontese del 1859 (artt. 556-560), scritto quasi a ricalco del codice napoleonico del 1810, e il codice Zanardelli del 1889 (art. 376) rivelano “una forte vocazione a costruire una tutela privilegiata del domicilio in sede penale”. Quei codici, diversamente da quanto farà il Codice Rocco, disciplinavano espressamente l’ipotesi della legittima difesa nel domicilio, ponendo il problema della liceità o meno dell’uso della forza, anche letale, per la difesa dei soli beni patrimoniali. Allora, come ora, la formulazione dei testi normativi poneva in giurisprudenza e in dottrina il quesito che, in ultima istanza, richiede all’interprete di ricondurre il modello legale alla giustizia vendicativa piuttosto che alla giustizia con la bilancia. Amodio mostra in proposito – con riferimento alla più problematica formulazione del codice Zanardelli – come la tesi maggioritaria, accolta nella Relazione ministeriale a quel Codice, nella giurisprudenza e, in dottrina, dall’autorevole voce di Francesco Carrara, fosse quella della c.d. doppia lesività: l’uso della forza letale è ammesso solo quando l’aggressione alla proprietà comporta anche un contestuale pericolo imminente alla persona. Una teoria che, come è noto, sarà sostenuta dopo il 2006 dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie con riferimento alla legittima difesa domiciliare inserita nell’art. 52, co. 2 c.p., ad ulteriore dimostrazione dell’evoluzione ciclica della storia dell’istituto e del relativo dibattito.

La ripulsa della vendetta nel pensiero liberale trova conferma nel sistema francese, dove si è assistito a una vicenda evolutiva dell’istituto analoga a quella dell’Ottocento italiano. Il code pénal del 1810 (art. 329) apriva alla libera difesa contro il ladro notturno, con una disposizione (art. 329) rimasta in vita fino al 1992 e poi sostanzialmente conservata nel codice del 1992 (art. 122-6), più volte richiamato come modello, nel corso dei lavori parlamentari della l. n. 36/2019. La ricca elaborazione dei penalisti francesi, tra Ottocento e Novecento – scrive Amodio – fa percepire “una piena consapevolezza del sinistro bagliore insito in un istituto che rappresentava una eredità ingombrante, proveniente dal modello arcaico romano del fur nocturnus, e che appariva come un corpo estraneo alla razionalità ben equilibrata della legittima difesa orai saldamente parametrata sui requisiti della nécessité actuelle e sulla proporzione tra attacco e difesa”. L’avversione e l’imbarazzo nei confronti di una regola autorevolmente definitiva di “diritto primitivo” (J. Pradel) ha portato a una “sostanziale abolizione della norma decretata dal diritto giurisprudenziale”, passata anche attraverso pronunce relative a casi di c.d. scalate sentimentali: “i giudici che mandavano assolto un marito per avere ucciso l’amante della moglie in applicazione dell’art. 329” – scrive Amodio – “in realtà altro non facevano se non punire l’adulterio a titolo di pura vendetta”. Questa singolare casistica – emblematica degli esiti ai quali può portare un allargamento delle maglie della legittima difesa – ha fornito l’occasione alla giurisprudenza francese per una svolta giurisprudenziale, che si realizzò nel 1959 con una sentenza della Cassazione (caso Reminiac – clicca qui per il testo della sentenza) relativa al ferimento con arma da fuoco, da parte del proprietario di un’abitazione, di un ubriaco intento notte tempo a violare il domicilio per far visita alla domestica, sua amante. La presunzione di legittima difesa nel domicilio, in Francia, è da allora considerata semplice ed è destinata a cadere di fronte alla prova (contraria) dell’assenza di un pericolo grave e immediato per l’incolumità della persona. Con parole della Cassazione, ricorda Amodio, “è una presunzione legale che, lungi dal presentare una natura assoluta e inconfutabile, è suscettibile di cedere alla prova contraria…; non può giustificare atti di violenza quando viene dimostrato che sono stati commessi al di fuori di un caso di necessità attuale e in assenza di un pericolo grave e imminente di cui il proprietario o gli abitanti della casa potrebbero essersi ritenuti minacciati nelle loro persone o nelle loro proprietà”.

Tornando all’Italia, l’approfondito excursus storico si chiude con il riferimento al Codice Rocco che, a differenza dei suoi predecessori, non contemplava una disciplina della legittima difesa domiciliare. Il perché è presto detto e reso chiaro, tra l’altro, dal pensiero di Vincenzo Manzini: nel contesto di un codice adottato durante il regime fascista, la legittima difesa è concepita come facoltà eccezionale di autotutela in deroga – eccezionale appunto – al monopolio dell’uso della forza da parte dello Stato, che non ammette alcuna forma di vendetta domiciliare e di giustizia privata.

La riforma del 2006, prima, e ancor più quella del 2019, oggi, ripropongono dunque un problema che il saggio di Amodio opportunamente inquadra in una feconda prospettiva di corsi e ricorsi storici: se e in che limiti sia ammissibile una legittima difesa sganciata dai requisiti della necessità e della proporzione, per consentire una sostanziale vendetta privata e una giustizia ‘fai da te’. L’Autore non ha dubbi a concludere nel senso che la scelta populista del legislatore italiano segna una inquietante regressione rispetto alla tradizione giuridica moderna.  

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5. In tempi di populismo dilagante, il libro del Prof. Amodio ha il merito di avere richiamato l’attenzione, appunto, sul rischio di una graduale regressione del livello di civiltà del diritto e della giustizia penale. I principi che fondano quel sistema, ereditati dall’Illuminismo e dalle tradizioni liberale e progressista, sono oggi esposti al vento del populismo, la cui azione di erosione è in atto. Quel che succederà – nello scenario italiano – dipenderà a me pare da due possibili reazioni. Da un lato, da come si orienterà la politica penale nel nuovo governo ‘giallorosso’, che sta muovendo i primi passi: l’abbandono o, quanto meno, l’affievolimento del denunciato furore populistico gialloverde dipenderà in buona misura da quanto le nuove forze politiche che sostengono l’attuale governo, assieme al Movimento 5 Stelle, avranno la forza e il coraggio di rinunciare ai facili consensi elettorali che promette l’uso populistico di temi del diritto e della giustizia penale. Dall’altro lato, ad arginare derive del sistema penale rispetto ai principi fondamentali potrà essere chiamata nel prossimo futuro la Corte Costituzionale, il cui ruolo e la cui responsabilità, nell’attuale scenario politico, sembrano ogni giorno più importanti.