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ISSN 2611-8858

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Extorsion

The Market for Gossip: Punish Paparazzi and You Will Produce Inefficiency

What do you call the action of digging up dirt that otherwise would remain buried, and then reburying it after being paid? Blackmail is probably the most intuitive answer. Unproductive activity is the most bizarre, unless you are an economist. Business is the answer that springs out when the dirt at stake is a piece of gossip regarding very famous people. Yet, in Italy, none of these answers is correct. In Italy, the act of digging up dirt to rebury it once paid is called extortion, and it is a criminal offence that is harshly punished. Starting from a case that made a stir in Italy – the case of Fabrizio Corona – the paper analyses Italian criminal law on extortion, discussing the values justifying its harsh punishment as well as the consequences that the lack of a crime of blackmail produces. Then, the paper explores the economics of the mere act of “digging up dirt, to rebury it in exchange for money”, so as to show that, within the market for gossip, this conduct may be an efficient behaviour. Next, the paper discusses the conflict between right of image and social welfare as the values underpinning the (Italian) criminal law and the law and economics approach respectively. Finally, on the bases of these insights, the paper suggests how to optimally reform the criminal law about the act of “digging up dirt to rebury it in exchange for money”

Risponde di estorsione la prostituta che minaccia il cliente costringendolo a pagare la prestazione? A proposito del concetto di ingiustizia del profitto

Secondo il Tribunale di Roma, gli atti di violenza o minaccia realizzati dalla prostituta per costringere il cliente a pagare la prestazione sono riconducibili alla previsione dell’art. 610 c.p. (violenza privata) ma non integrano il delitto di estorsione, per difetto del requisito dell’ingiusto profitto realizzato dall’agente. Il Tribunale giunge a questa condivisibile conclusione seguendo un percorso argomentativo inedito nella giurisprudenza: l’ingiustizia del profitto difetterebbe non già perché (tesi tradizionale, risalente almeno ad Antolisei) – a fronte di una prestazione contraria al buon costume – la pretesa della prostituta è indirettamente tutelata dall’ordinamento attraverso la soluti retentio (art. 2035 c.c.), bensì perché, in conseguenza della prostituzione – oggi non più inquadrabile tra le prestazioni contrarie al buon costume –, sorgerebbe in capo alla prostituta un vero e proprio diritto ad essere retribuita, percependo un profitto, per l’appunto, giusto. La decisione fornisce all’A. l’occasione per alcune riflessioni sul concetto di ‘ingiusto’ profitto nell’estorsione e nei delitti contro il patrimonio, nonché sui rapporti tra estorsione, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

L’aggravante speciale del delitto di estorsione delle “più persone riunite”: per le Sezioni unite è necessaria la contestuale presenza al momento della commissione del reato

Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante speciale delle “più persone riunite” nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza di più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia; a tale conclusione inducono sia l’interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem, sia il criterio logico-sistematico fondato sulla ratio dell’aggravante risiedente nel maggiore effetto intimidatorio della condotta con conseguente minorata possibilità di difesa della vittima.