The constant exchange of data and information in the world of the web has imposed a reinterpretation of the classic paradigms related to the so-called privacy as a legal interest. The crime of unlawful processing of personal data, as per art. 167 of the Italian Privacy Code (Legislative Decree 196/2003), is emblematic in this sense, and has been emended by numerous corrective measures in order to adapt it to the modern and changing needs of legal protection. The analysis carried out here therefore reflects on the recent reform (Legislative Decree 101/2018) which tries to recover the offensiveness of the criminal type through the formulation of a result crime whose offence is focused on the harm to the person concerned: however, in an apparently irreconcilable way, a specific intent of damage is maintained, which overlaps with the material result achieved by the agent. Finally, the paper tries to demonstrate how a new legal interest with a public nature is emerging, that is, the system of protection of personal data, the protection of which is entrusted to Articles 167-bis and 167-ter.
The criminal case on the sinking of the cruise ship “Costa Concordia” is crucial in shaping the notion of the most blameworthy kind of criminal negligence under the Italian law (namely, when the defendant foresees the consequence of the misconduct) in order to distinguish it from the ordinary criminal negligence – on the ‘lower’ side – and from the dolus eventualis – on the ‘upper’ side –. The paper focuses not only on the above notions, but also on the case-law stemmed from the Supreme Court of Cassation – Joint Criminal Branches – in the “ThyssenKrupp” case.
The object of this article is the relevance given to the so-called best available techniques in the definition and detection of environmental crimes. In order to explore this topic, it's fundamental to clarify what is intended for BAT and how they operate in the environmental law system, before to evaluate under what terms criminal law might apply them. To do so, it's necessary to examine the nature of the BAT, analyzing how their identification inevitably involves political and economical factors - and not merely technical ones.
The discipline of the environmental crimes included in the penal code leads to questioning about some issues concerning culpability and the relationship between it and the punishment. In particular, the ambiguous wording of new art. 452-ter c.p. requires to verify whether death and bodily injuries require a mens rea of negligence. Moreover, art. 452-quinquies c.p. stimulates interesting reflections on the proportion between culpability and punishment.
A circa due anni dall'entrata in vigore della novella che ha introdotto il reato di “Falso in attestazioni e relazioni” con l'art. 236-bis della Legge Fallimentare, giunge la prima pronuncia (edita) sul tema. Si tratta di un'ordinanza interdittiva, emessa in una cornice fattuale da “caso limite” per la macroscopica tipicità delle condotte contestate: i fatti ad oggetto rendono la pronuncia di particolare interesse, specie se letta all'interno della cornice creata dalla giurisprudenza fallimentare sul tema delle attestazioni e delle relazioni del professionista, nonché dalla pubblicazione da parte del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”. Un nuovo “caso Busiello”, di cui ci si è proposto di analizzare dati fattuali, percorsi motivazionali dell'estensore, nonchè possibili termini di applicazione futura dei dicta, specie in materia di prova del dolo. Alla ricerca quindi di un corretto inquadramento sistematico di una norma purtroppo mal scritta, dal contenuto potenzialmente deflagrante per tutto il sistema delle soluzioni concordate della crisi d'impresa.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza del Bundesgerichtshof tende a restringere i confini del dolo. In situazioni d’incertezza sull’effettivo accertamento della componente volitiva, il Bundesgerichtshof finisce spesso per negare la sussistenza del dolo (in dubio pro culpa), dando rilevo alla spontaneità, all’avventatezza, all’impeto o allo stato di alterazione emotiva del reo (c.d. teoria della soglia di inibizione – Hemmschwellentheorie). Alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssen, la teoria della soglia d’inibizione sembra aver trovato accoglimento anche nell’ordinamento italiano.
Giurisprudenza e dottrina sono storicamente divise sul ruolo da assegnare alla dichiarazione giudiziale d’insolvenza rispetto ai delitti di bancarotta. Le Corti annoverano la sentenza dichiarativa di fallimento tra gli elementi costitutivi del reato, senza però trarne tutte le implicazioni di carattere sistematico e giungendo talvolta a risultati interpretativi eccentrici. L’impostazione prevalente in dottrina, secondo cui il fallimento è condizione obiettiva di punibilità, non soltanto risulta più coerente sotto il profilo dogmatico, ma a ben vedere si sottrae anche alle possibili criticità concernenti l’individuazione del tempus e del locus commissi delicti.
Prendendo occasione dai passi conferenti della sentenza sul caso Parmalat-Capitalia, lo scritto ripercorre la struttura della fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria societaria di cui all’art. 223, cpv., n. 2 legge fall. e si prefigge lo scopo di evidenziarne i punti di criticità, i nodi esegetici irrisolti ed il ruolo nel generale contesto del diritto penale delle procedure concorsuali.
A fronte dell’aumento esponenziale delle aree di rischio, in cui da un’attività lecita, possono derivare eventi lesivi penalmente rilevanti, le tradizionali categorie della volontà, quali componenti fondanti un’imputazione a titolo di dolo, si dimostrano spesso incapaci di abbracciare i tratti salienti dell’elemento psicologico presente in siffatte ipotesi. Né d’altronde appare sempre soddisfacente un’imputazione che scivoli tout court nell’alveo della colpa, sia pure aggravata dalla previsione dell’evento. L’impatto delle varie soluzioni proposte con la prassi giurisprudenziale si è spesso rivelato macchinoso. Una eloquente esemplificazione della problematica riguarda il caso Thyssen, nell’ambito del quale lo stesso fatto è stato valutato dall’angolo prospettico dei due distinti elementi psicologici, in base a parametri di tipo soggettivo-ipotetico. Ciò dimostra la natura cruciale della questione e, forse, la sua irrisolvibilità: sostanzialmente equipollente sul piano della colpevolezza, il disvalore duale di dolo eventuale e colpa cosciente sfugge spesso già sul piano della tipicità. In contesto così ambiguo, s’impone una scelta: o – in linea con la giurisprudenza prevalente – si rimarca la necessità di distinguere le due forme di elemento soggettivo denotando l’indagine sul coefficiente psicologico di appigli esterni o si rinuncia definitamente a cercarla approdando a un tertium genus di responsabilità colpevole.