Una práctica judicial tan extendida como deplorable en detrimento de las personas físicas, la aplicación del decomiso, incluso en presencia de la prescripción del delito, se está convirtiendo en un resultado casi obvio también en el ámbito de los juicios penales en los que la persona jurídica participa de diversas maneras.Tanto en su calidad de acusado de la infracción administrativa dependiente de un delito como en la de sujeto tercero implicado, la empresa se encuentra, de hecho, la mayoría de las veces para sufrir el efecto de expropiación impuesto al autor “en carne y hueso”, a pesar de la falta de una condena irrevocable por el delito presupuesto. Con evidentes y graves repercusiones en la eficacia de las garantías fundamentales que vigilan el rito criminal
En el ámbito del provechoso “dialogo entre las cortes” Y del así llamado constitucionalismo multinivel, la sentencia de la Corte Constitucional n. 24/2019, en el marco de las indicaciones de la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos “De Tommaso”, ha declarado la inconstitucionalidad de la categoría de destinatarios señalado en el artículo 1, inciso primero, letra a) del Decreto Legislativo 159/2011 (“aquellos que deban ser considerados, sobre la base de elementos fácticos, como habitualmente dedicados a tráficos criminales”), no obstante el esfuerzo interpretativo taxativizante ofrecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema. La Corte Constitucional, además, discute la falta de razonabilidad de esta regla, en el sentido de que la genérica referencia a tráficos criminales no sería idónea para fundar la presunción de enriquecimiento ilícito sobre la cual se fundan tales medidas patrimoniales. La Corte Constitucional considera compatible con el principio la hipótesis de genérica peligrosidad del artículo 4, inciso primero, letra b, ofreciendo una interpretación que es el resultado de una problemática operación de ortopedia jurídica, en busca de un difícil equilibrio entre las garantías del Estado de Derecho, por una parte, y la eficiencia de las medidas de prevención, por la otra. El presente artículo critica abiertamente la sentencia de la Corte Constitucional en la parte en que ésta atribuye una naturaleza meramente compensatoria a la confisca de prevención, con el evidente objetivo de negar su naturaleza sustancialmente punitiva y sustraerla, por consiguiente, del estatuto constitucional y convencional de las penas, o, en otros términos, de su naturaleza penal, en el amplio sentido reconocido por la Corte Europea de Derechos Humanos
Durante los últimos veinte años, en Italia, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el instituto del decomiso de los bienes procedentes del delito se ha descompuesto en una miríada de instrumentos ablativos, con presupuestos y criterios rectores considerablemente heterogéneos. La lógica que inspira este proceso de diferenciación es la de la eficiencia y pone en peligro las garantías más básicas del Derecho penal y, más en general, del Estado de derecho
Sulla falsariga del blacklisting sovranazionale, il legislatore italiano ha introdotto con D. Lgs. n. 90/2017 le misure di congelamento nazionali, votate alla prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo. Si affaccia sulla scena nazionale un nuovo strumento di controllo dei flussi di capitali che – realmente o virtualmente – attraversano il Mediterraneo per sostenere l’azione dell’ISIL o di altre organizzazioni terroristiche. Il contributo muove dall’analisi della nuova norma e, inquadrata la novella nell’ambito delle misure di prevenzione a carattere interdittivo, si interroga sulla sua compatibilità con i principi che ne governano il funzionamento, evidenziandone le criticità: da un lato, il deficit di giurisdizionalizzazione, dall’altro, le incertezze legate al giudizio di pericolosità. Il vuoto di tutela che grava sul soggetto listato spinge a domandarsi se la misura sia espressione di un adeguato e legittimo bilanciamento tra security e liberty.
La lotta all’accumulo di ricchezza illecita trova nella confisca lo strumento principale d’intervento: strutturalmente “mutevole” e finalisticamente eclettica, la confisca assume tratti camaleontici che le consentono di adattarsi a molteplici scopi differenti, sia sul piano della prevenzione che su quello della repressione. La confisca è in tal senso la manifestazione più emblematica di quel modello di diritto penale ‘moderno’, votato all’efficienza contrastiva, al quale sembra tendere la politica criminale degli ultimi anni. Il presente contributo mira a tratteggiare le coordinate essenziali per orientare l’interprete all’interno del vasto e complesso panorama ablatorio esistente.
L’autore, passate in rassegna le differenti tipologie di confisca presenti nell’ordinamento italiano, e soffermatosi con particolare attenzione su quelle c.d. per sproporzione, analizza i differenti requisiti per applicare le differenti tipologie di. Dall’analisi emerge la tendenza da parte del legislatore di svincolare sempre di più l’accertamento dalla applicazione della misura ablatoria; simile tendenza, però, rischia di avere ripercussioni negative proprio sulla presunta efficacia del nuovo paradigma punitivo fondato sulla confisca.
Nel contrasto del traffico di migranti attraverso gli strumenti penalistici, il sequestro preventivo e la confisca dei mezzi impiegati per la commissione del reato e dei proventi dello stesso rivestono un ruolo particolarmente significativo. La necessità di fronteggiare delitti spesso commessi da soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali operanti in una pluralità di Stati, e le quali agiscono in modo tale da eludere la giurisdizione dello Stato di arrivo dei migranti, rendono indispensabili forme di cooperazione in ambito europeo e internazionale. Il presente lavoro prende in esame gli aspetti di tale collaborazione ritenuti di maggiore rilievo, cercando di porre in evidenza alcuni profili problematici connessi alle peculiari caratteristiche del fenomeno criminoso in esame.
Si parla di discrezionalità tutte le volte in cui si riconosce al giudice un dovere (conoscitivo) e un potere (dispositivo) finalizzato al raggiungimento di uno scopo predefinito dal legislatore. In questa ampia definizione, si contempla anche il potere del giudice penale di applicare le misure di sicurezza. Il presente contributo ripercorre le tappe fondamentali del percorso seguito dalla giurisprudenza costituzionale attraverso il quale si è giunti alla rimozione di presunzioni ed automatismi caratterizzanti l’originario impianto delle misure di sicurezza personali. Non senza un accenno agli interrogativi che si sono posti all’indomani dell’entrata in vigore del d.l. n. 52/2014 (conv. l. n. 81/2014), con il quale il legislatore ha inteso porre fine ai c.d. “ergastoli bianchi”. Si farà, poi, menzione alla questione della graduabilità da parte del giudice penale di una particolare forma di confisca - istituto nato quale misura di sicurezza patrimoniale ma che oggi assume sempre più frequentemente un “volto punitivo” - . Ciò che si intende dimostrare è come, anche nell’ambito delle misure di sicurezza, sia presente la tendenza del legislatore a limitare (o eliminare) la discrezionalità del giudice e come questa tendenza mal si combini con la funzione dell’istituto e, prima ancora, con i principi costituzionali.
La relativa indeterminatezza del dettato legislativo ha stimolato un’elaborazione giurisprudenziale particolarmente vivace in merito ai presupposti di applicazione del sequestro preventivo “impeditivo” o “tipico”. Attraverso la motivazione del relativo provvedimento, il giudice dovrebbe rendere conto, alla collettività e ai soggetti interessati alla vicenda cautelare, dell’itinerario logico e giuridico compiuto. Al fine di verificare se tale garanzia sia sostanzialmente rispettata, si rende necessaria una ricognizione della materia, anche per porre ordine nella congerie degli orientamenti giurisprudenziali e comprendere le prospettive di sviluppo dell’istituto in esame.






