Presunzione d’innocenza, giusto processo e diritto di difesa nell’Unione europea: un’indagine dell’Agenzia UE per i diritti fondamentali

Pubblicato il report “Presumption of innocence and related rights – Professional perspectives” dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), 31 marzo 2021

Un report di recentissima pubblicazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) prende in esame il modo in cui la presunzione di innocenza e i diritti a essa correlati sono applicati e rispettati all’interno dell’Unione europea. L’indagine prende le mosse da 123 interviste che hanno coinvolto operatori del diritto, esponenti delle forze di polizia e giornalisti e interessa nove Stati membri dell’Unione (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Italia, Lituania, Polonia e Portogallo).

Il report si compone di sei capitoli tematici, ciascuno dedicato a una particolare questione in tema di garanzia della presunzione di innocenza e dei diritti di difesa dell’imputato, solennemente sanciti dall’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/343.

In particolare, l’analisi si concentra sui seguenti punti fondamentali:

  • gli Stati membri devono assicurare che la presunzione d’innocenza trovi applicazione nei confronti di tutti i soggetti indagati o imputati a prescindere dalle proprie caratteristiche personali e dalla propria storia individuale, anche promuovendo misure volte a prevenire l’influenza di pregiudizi di stampo etnico, sociale, di genere o altro;
  • gli Stati membri dovrebbero stabilire delle regole precise per assicurare che la rappresentazione mediatica dei soggetti indagati o imputati sia rispettosa della presunzione d’innocenza;
  • l’utilizzo in pubblico di misure di sicurezza restrittive della liberta personale dell’indagato o imputato deve essere limitato quanto più possibile, e comunque il soggetto in tali condizioni deve essere tutelato dagli sguardi del pubblico e dei media;
  • alla difesa devono essere assicurati poteri investigativi e istruttori equiparabili a quelli dell’accusa, sulla quale deve ricadere l’onere della prova dei fatti contestati;
  • le autorità procedenti devono assicurarsi che il soggetto indagato sia sentito solo dopo essere stato adeguatamente informato del proprio diritto di rimanere in silenzio ed evitare qualsiasi metodo di coercizione indiretta che possa esercitare indebite pressioni sulla sua libertà di non fornire dichiarazioni o elementi di indagine autoaccusatori;
  • le autorità giudiziarie devono fare tutti gli sforzi possibili per localizzare il soggetto indagato o imputato e accertare che questi abbia una conoscenza effettiva del procedimento penale in corso, assicurando il suo diritto a partecipare al giudizio.

 

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