Guida dell'Organizzazione mondiale della sanità: prevenzione e controllo del virus COVID-19 nelle carceri e negli altri luoghi di detenzione

Diamo notizia della pubblicazione di una “guida provvisoria” predisposta dall’Organizzazione mondiale della sanità in relazione alle possibili metodologie da applicare per affrontare le problematiche legate alla diffusione del virus COVID-19 nelle carceri e negli altri luoghi di detenzione

Nel segnalare la possibilità di scaricare al seguente link la “guida provvisoria” dell’Oms, evidenziamo in particolare un estratto del paragrafo n. 3, dedicato ai “principi di pianificazione e rispetto dei diritti umani”:

“Il quadro dei diritti umani fornisce i principi guida per determinare la risposta all'epidemia di COVID-19. I diritti di tutte le persone colpite devono essere rispettati e tutte le misure relative alla tutela della salute pubblica devono essere attuate senza discriminazioni di alcun tipo. Le persone nelle carceri e in altri luoghi di detenzione non solo sono probabilmente più vulnerabili all'infezione da COVID-19, ma sono anche particolarmente vulnerabili alle violazioni dei diritti umani. Per questo motivo, l'OMS ribadisce importanti principi che devono essere rispettati nel dare risposta alla diffusione del virus COVID-19 nelle carceri e negli altri luoghi di detenzione; principi che sono saldamente radicati nelle fonti giuridiche internazionali poste a salvaguardia dei diritti umani, così come negli standard e nelle norme internazionali in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale:

  • la fornitura di assistenza sanitaria alle persone in carcere e negli altri luoghi di detenzione è una responsabilità dello Stato;
  • le persone nelle carceri e negli altri luoghi di detenzione dovrebbero godere degli stessi standard di assistenza sanitaria che sono disponibili nella comunità esterna, senza discriminazioni in base al loro status giuridico;
  • dovrebbero essere messe in atto misure adeguate a garantire un approccio che tuteli le differenze di genere nell'affrontare l'emergenza COVID-19 nelle carceri e negli altri luoghi di detenzione;
  • le autorità che guidano le carceri e gli altri luoghi di detenzione devono garantire il rispetto dei diritti umani di coloro che si trovano sotto la loro custodia, che le persone non siano escluse dal mondo esterno e - aspetto più importante - che abbiano accesso alle informazioni e a un'adeguata assistenza sanitaria;
  • si dovrebbe prendere maggiormente in considerazione il ricorso a misure non detentive in tutte le fasi dell'amministrazione della giustizia penale, anche nelle fasi cautelari, processuali, e di esecuzione della condanna. La priorità dovrebbe essere data alle misure non detentive per i presunti trasgressori e i detenuti con profili di non elevata pericolosità e necessità di assistenza medica, in particolare per le donne in stato di gravidanza e per le donne con figli a carico;
  • analogamente, si dovrebbero prendere in considerazione procedure di assegnazione preferenziali che consentano ai detenuti a più alto rischio di essere separati dagli altri nel modo più efficace e meno distruttivo possibile e che permettano ai più vulnerabili di disporre di un alloggio singolo limitato;
  • al momento dell'ammissione nelle carceri e negli altri luoghi di detenzione, tutti gli individui devono essere sottoposti a screening per valutare la febbre e i sintomi delle vie respiratorie inferiori; particolare attenzione deve essere prestata alle persone con malattie contagiose. Se hanno sintomi compatibili con il COVID-19, o se hanno una diagnosi precedente di positività al virus COVID-19 e sono ancora sintomatici, devono essere messi in isolamento medico fino a quando non ci possono essere ulteriori valutazioni e test medici;
  • le reazioni psicologiche e comportamentali dei detenuti in carcere o di coloro che sono detenuti in altri contesti sono probabilmente diverse da quelle delle persone che osservano l’isolamento presso la propria abitazione; si dovrebbe quindi considerare la maggiore necessità di un sostegno emotivo e psicologico, di una sensibilizzazione trasparente e di uno scambio di informazioni sulla malattia, nonché garantire il mantenimento di un contatto continuo con la famiglia e i parenti;
  • dovrebbero essere adottate misure adeguate a prevenire la stigmatizzazione o l'emarginazione di individui o gruppi considerati potenziali portatori di virus;
  • qualsiasi decisione di predisporre l’isolamento per le persone in carcere e negli altri luoghi di detenzione dovrebbe essere sempre fondata su esigenze mediche e dovrebbe essere il risultato di una decisione clinica soggetta ad autorizzazione da parte della legge o del regolamento dell'autorità amministrativa competente;
  • le persone sottoposte a isolamento per motivi di tutela della salute pubblica, nel contesto delle carceri e di altri luoghi di detenzione, dovrebbero essere informate del motivo dell'isolamento e avere la possibilità di farne notificare il motivo ad un terzo;
  • dovrebbero essere adottate misure adeguate per proteggere le persone isolate da qualsiasi forma di maltrattamento e per facilitare il contatto umano, per quanto appropriato e possibile (ad esempio con mezzi di comunicazione audiovisivi);
  • l'epidemia di COVID-19 non deve essere usata come giustificazione per minare l'adesione a tutti i diritti fondamentali previsti dalle Regole di standard minimi delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri (le Regole Nelson Mandela), tra le quali, ma non solo, il principio secondo cui le restrizioni non devono mai equivalere alla tortura o ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; il divieto di isolamento prolungato (i. e. per più di 15 giorni consecutivi); il requisito secondo cui le decisioni cliniche possono essere prese solo da operatori sanitari e non devono essere ignorate o annullate dal personale carcerario non medico; e il fatto che, sebbene i mezzi di contatto con la famiglia possano essere limitati in circostanze eccezionali per un periodo di tempo limitato, non devono mai essere del tutto proibiti;
  • l'epidemia di COVID-19 non deve essere usata come giustificazione per opporsi all'ispezione delle prigioni e di altri luoghi di detenzione da parte di organismi internazionali o nazionali indipendenti il cui mandato è quello di prevenire la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; tali organismi comprendono i meccanismi nazionali di prevenzione ai sensi del Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura, il Comitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti;
  • anche nelle circostanze di epidemia COVID-19, gli organi di controllo citati dovrebbero avere accesso a tutte le persone recluse nelle carceri e negli altri luoghi di detenzione - anche se in isolamento - in conformità con le disposizioni previste dal rispettivo organo.” [traduzione e sottolineature nostre]

(Carlo Bray)