The paper analyses the relationship between organised crime and corruption, from a criminological and legal perspective, both at the domestic and the cross-border level. As to the latter, it is explored the link to the notion of "transnational crime" under Law 146/2006. The analysis is then devoted to the EU and international law as well, whose instruments shaped the domestic legislation in these areas of crime. The empirical mix between criminal organisations (including the Mafia-style ones) and corrupt practices influences criminal law policies, that eventually merged, as demonstrated by the recent Law 3/2019 (so-called "spazzacorrotti"). The said osmosis of preventative and repressive strategies, potentially leading to an oversimplified unification, raises new and deep concerns about the fundamental criminal law safeguards
During the last two decades, in Italy the fight against corruption resulted into several kinds of confiscation of crime proceeds, having very different conditions and rules. The overall rationale of the said diversification is based on efficiency and it could jeopardise fundamental safeguards of criminal law as well as the rule of law
This paper aims to investigate corruption as an international phenomenon spread among several Countries around the world, which affects transparency and lawfulness of the Public Administration activities. In particular, lights will be shaded on the shape and the perception of bribery practices in Italy, according to judicial data and perception index. Therefore, the analysis will cover the efficiency of preventative measures, as well as strengths and weaknesses of the current repressive strategies
Text of the speech held by the President of the Italian Anti-corruption Authority on the 13 of September 2018 at the Austral University of Buenos Aires in the international conference "La política criminal frente al fenómeno de la corrupción”.
Vengono dapprima rapidamente esaminati gli strumenti previsti dalle norme vigenti per contrastare i patrimoni di origine illecita e le infiltrazioni mafiose nell’economia; questi strumenti divergono quanto ai presupposti, agli effetti, alla natura, giurisdizionale o amministrativa, ed anche quanto alle garanzie e alle forme di tutela di cui gode il soggetto destinatario delle misure. All’esito di questa ricognizione si rileva che dopo una lunga fase, durata decenni, in cui l’obiettivo del contrasto ai patrimoni illeciti – in particolare quelli mafiosi – è stato innanzi tutto quello di giungere alla confisca e poi quello di contrastare il rischio di infiltrazioni mafiose senza porsi neanche troppo il problema delle conseguenze di certi provvedimenti, si avverte oggi, (nella legislazione, in dottrina e giurisprudenza), una maggiore attenzione all’esigenza di attivare strumenti diversi per quelle aziende che, pur presentando forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso, conservino una sostanziale integrità e siano anche intenzionate a rimuovere i presupposti di quel pericolo di infiltrazione e condizionamento. Per evitare una ingiustificata distruzione di ricchezze, e in particolare – ma non solo – la perdita di posti di lavoro, si cercano strumenti che a quelle attività imprenditoriali offrano, se ce ne sono le condizioni, l’opportunità del rientro nel mercato in condizioni di legalità.
Nella sentenza annotata, le Sezioni unite penali della Cassazione affrontano il tema, delicato e controverso, della distinzione tra le condotte di costrizione e di induzione di cui, rispettivamente, agli artt. 317 e 319-quater c.p. I criteri discretivi individuati sono molteplici: su tutti, l’entità della pressione psicologica, la presenza/assenza di una minaccia, lo scopo perseguito dal privato, la presenza/assenza del metus publicae potestatis, la pregnanza del bene minacciato. A volte tali criteri vengono ulteriormente articolati, a volte sembrano operare in sinergia, a volte in modo decisamente alternativo tra loro. Non v’è peraltro dubbio che privilegiarne uno oppure un altro conduca frequentemente a risultati opposti. La Corte, consapevole di ciò, rileva come nei casi controversi debba optarsi per il criterio maggiormente rispondente al caso di specie: una “fuga” dalla nomofilachia che rischia di travolgere non pochi principi fondamentali.
La ristrutturazione normativa del delitto di concussione ha aperto, nel diritto vivente, un vivace dibattito sui possibili tratti distintivi tra il nuovo art. 317 c.p. e la ormai nota ipotesi di induzione indebita. I diversi orientamenti ermeneutici maturati in brevissimo tempo hanno reso necessario, sul punto, un ponderoso intervento delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione che, nell’ambito di una rigorosa dommatica giurisprudenziale, pure non mancano, a ben vedere, di porre le basi per il recupero di una nomofilachia delle norme sulla nomofilachia dei casi. Infatti, il possibile ricorso a (de)penalizzazioni in concreto affidate ad una politica giudiziaria in nome di una pur invocata tenuta del sistema sembra, per ipotesi di “induzione non costrittiva vittimizzante”, confermare la necessità di ripensare una ‘riforma delle riforme’ che, al riparo da torsioni (in)sopportabili della legalità, sappia radicare nel dato normativo opzioni razionali di politica criminale.






