El presente trabajo analiza la relación entre crimen organizado y corrupción, en perspectiva tanto criminológica como jurídica. Bajo esta segunda óptica se explotan también los nexos con la noción de “delito transnacional”, conforme a la ley n. 146/2006. El análisis se extiende al derecho internacional y de la Unión Europea, los cuales han plasmado la regulación interna en estos sectores de criminalidad. La conciencia de la mezcla empírica entre la actividad de las organizaciones criminales (asociaciones criminales simples o mafiosas) y prácticas de corrupción se refleja en las políticas criminales, las cuales gradualmente se han acercado hasta casi sobreponerse, como revela la reciente ley n. 3/2019. Esta ósmosis progresiva de estrategias preventivas y represivas, con el consiguiente riesgo de una reducción simplista ad unitatem, genera nuevas y preocupantes trampas para las garantías penales fundamentales
Durante los últimos veinte años, en Italia, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el instituto del decomiso de los bienes procedentes del delito se ha descompuesto en una miríada de instrumentos ablativos, con presupuestos y criterios rectores considerablemente heterogéneos. La lógica que inspira este proceso de diferenciación es la de la eficiencia y pone en peligro las garantías más básicas del Derecho penal y, más en general, del Estado de derecho
Este paper tiene por finalidad analizar la corrupción como fenómeno internacional, el cual se extiende por varios países y afecta la transparencia y la legalidad de la Administración Pública. En particular, se intenta dilucidar la forma y la percepción de las prácticas de cohecho en Italia, de acuerdo a las estadísticas judiciales y al índice de percepción, así como analizar la eficiencia de las medidas preventivas y las fortalezas y las debilidades de las actuales estrategias represivas
Texto del discurso pronunciado por el Presidente de la Autoridad italiana anticorrupción el 13 de septiembre de 2018 en la Universidad Austral de Buenos Aires durante el congreso “La política criminal frente al fenómeno de la corrupción”.
Vengono dapprima rapidamente esaminati gli strumenti previsti dalle norme vigenti per contrastare i patrimoni di origine illecita e le infiltrazioni mafiose nell’economia; questi strumenti divergono quanto ai presupposti, agli effetti, alla natura, giurisdizionale o amministrativa, ed anche quanto alle garanzie e alle forme di tutela di cui gode il soggetto destinatario delle misure. All’esito di questa ricognizione si rileva che dopo una lunga fase, durata decenni, in cui l’obiettivo del contrasto ai patrimoni illeciti – in particolare quelli mafiosi – è stato innanzi tutto quello di giungere alla confisca e poi quello di contrastare il rischio di infiltrazioni mafiose senza porsi neanche troppo il problema delle conseguenze di certi provvedimenti, si avverte oggi, (nella legislazione, in dottrina e giurisprudenza), una maggiore attenzione all’esigenza di attivare strumenti diversi per quelle aziende che, pur presentando forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso, conservino una sostanziale integrità e siano anche intenzionate a rimuovere i presupposti di quel pericolo di infiltrazione e condizionamento. Per evitare una ingiustificata distruzione di ricchezze, e in particolare – ma non solo – la perdita di posti di lavoro, si cercano strumenti che a quelle attività imprenditoriali offrano, se ce ne sono le condizioni, l’opportunità del rientro nel mercato in condizioni di legalità.
Nella sentenza annotata, le Sezioni unite penali della Cassazione affrontano il tema, delicato e controverso, della distinzione tra le condotte di costrizione e di induzione di cui, rispettivamente, agli artt. 317 e 319-quater c.p. I criteri discretivi individuati sono molteplici: su tutti, l’entità della pressione psicologica, la presenza/assenza di una minaccia, lo scopo perseguito dal privato, la presenza/assenza del metus publicae potestatis, la pregnanza del bene minacciato. A volte tali criteri vengono ulteriormente articolati, a volte sembrano operare in sinergia, a volte in modo decisamente alternativo tra loro. Non v’è peraltro dubbio che privilegiarne uno oppure un altro conduca frequentemente a risultati opposti. La Corte, consapevole di ciò, rileva come nei casi controversi debba optarsi per il criterio maggiormente rispondente al caso di specie: una “fuga” dalla nomofilachia che rischia di travolgere non pochi principi fondamentali.
La ristrutturazione normativa del delitto di concussione ha aperto, nel diritto vivente, un vivace dibattito sui possibili tratti distintivi tra il nuovo art. 317 c.p. e la ormai nota ipotesi di induzione indebita. I diversi orientamenti ermeneutici maturati in brevissimo tempo hanno reso necessario, sul punto, un ponderoso intervento delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione che, nell’ambito di una rigorosa dommatica giurisprudenziale, pure non mancano, a ben vedere, di porre le basi per il recupero di una nomofilachia delle norme sulla nomofilachia dei casi. Infatti, il possibile ricorso a (de)penalizzazioni in concreto affidate ad una politica giudiziaria in nome di una pur invocata tenuta del sistema sembra, per ipotesi di “induzione non costrittiva vittimizzante”, confermare la necessità di ripensare una ‘riforma delle riforme’ che, al riparo da torsioni (in)sopportabili della legalità, sappia radicare nel dato normativo opzioni razionali di politica criminale.






