The discipline of the environmental crimes included in the penal code leads to questioning about some issues concerning culpability and the relationship between it and the punishment. In particular, the ambiguous wording of new art. 452-ter c.p. requires to verify whether death and bodily injuries require a mens rea of negligence. Moreover, art. 452-quinquies c.p. stimulates interesting reflections on the proportion between culpability and punishment.
The article is inspired by the Prosecutor’s closing argument in the Eternit case before the Suprema Corte di cas-sazione. The author reflects on the inclination of the criminal law to use moral parameters, which was possibly encouraged by the so called “normative conception of culpability” as elaborated by the German legal doctrine. The conclusion remains open to the new horizons of a criminal law freed from the mythology of principles, but underlines – at the same time – the intrinsic moral value implied in the respect of criminal law guarantees and equality among citizens.
A fronte dell’aumento esponenziale delle aree di rischio, in cui da un’attività lecita, possono derivare eventi lesivi penalmente rilevanti, le tradizionali categorie della volontà, quali componenti fondanti un’imputazione a titolo di dolo, si dimostrano spesso incapaci di abbracciare i tratti salienti dell’elemento psicologico presente in siffatte ipotesi. Né d’altronde appare sempre soddisfacente un’imputazione che scivoli tout court nell’alveo della colpa, sia pure aggravata dalla previsione dell’evento. L’impatto delle varie soluzioni proposte con la prassi giurisprudenziale si è spesso rivelato macchinoso. Una eloquente esemplificazione della problematica riguarda il caso Thyssen, nell’ambito del quale lo stesso fatto è stato valutato dall’angolo prospettico dei due distinti elementi psicologici, in base a parametri di tipo soggettivo-ipotetico. Ciò dimostra la natura cruciale della questione e, forse, la sua irrisolvibilità: sostanzialmente equipollente sul piano della colpevolezza, il disvalore duale di dolo eventuale e colpa cosciente sfugge spesso già sul piano della tipicità. In contesto così ambiguo, s’impone una scelta: o – in linea con la giurisprudenza prevalente – si rimarca la necessità di distinguere le due forme di elemento soggettivo denotando l’indagine sul coefficiente psicologico di appigli esterni o si rinuncia definitamente a cercarla approdando a un tertium genus di responsabilità colpevole.
L’Autore svolge un confronto tra il principio di colpevolezza e quello di proporzionalità osservandoli dal punto di vista delle rispettive potenzialità e capacità di azione relativamente alla definizione del quantum di pena. All’esito dell’analisi sul possibile raggio di azione del principio di proporzionalità, esaminato alla luce di entrambe le accezioni (proporzionalità in senso ampio e in senso stretto) e attribuitogli, per meri scopi di indagine, il ruolo e le funzioni del principio di colpevolezza, l’Autore ne denuncia l’inadeguatezza e l’insufficienza nell’operazione di quantificazione della pena. Mentre, infatti, mediante il modello della proporzionalità in senso ampio, non si giunge a definire con certezza il quantum di pena necessario rispetto al perseguimento di un determinato fine, il vaglio di proporzionalità in senso stretto si risolverebbe esclusivamente in un controllo ulteriore sulla ragionevolezza di un dato già a disposizione, ed ottenuto mediante il ricorso al principio di colpevolezza. Da qui la seguente considerazione dell’Autore: perché sostituire al principio di colpevolezza quello di proporzionalità se con il primo si raggiungono risultati già più che soddisfacenti?
Il progetto di riforma del codice penale spagnolo dal 2013 introduce una modifica sostanziale del sistema di misure di sicurezza ed include l’ergastolo nell’elenco delle sanzioni penali. Entrambe novità rappresentano una svolta del sistema punitivo verso un “diritto penale della sicurezza”, in contrasto con i principi di colpevolezza, legalità, proporzionalità e rieducazione, interpretati alla luce della Costituzione spagnola e della Convenzione europea dei diritti del uomo.