con la colaboración cientí­fica de
ISSN 2611-8858

Temas

Esclavitud y tráfico de personas

Problemi di giurisdizione nel contrasto al traffico di migranti via mare

I trafficanti di esseri umani si avvalgono con sempre più insistenza di ben collaudati protocolli operativi. Questi ultimi consentono loro di sottrarsi alla giurisdizione penale italiana che non si radica qualora – in ossequio ai criteri di cui all’art. 6 c.p. ed in conformità alla Convenzione sull’Alto Mare – l’azione illecita avvenga in acque internazionali. Così, premesse alcune linee concettuali sui limiti spaziali alla efficacia della legge penale, l’indagine si sofferma sulla soluzione ermeneutica offerta dalla Cassazione che, apparentemente in modo sbrigativo e per esigenze di effettività della risposta punitiva, ha fatto ricorso alla controversa figura dell’autore mediato per sanzionare condotte di favoreggiamento che si avvalgono strumentalmente dell’intervento di soccorso delle autorità costiere per realizzare il proprio intento criminoso. Per rafforzare l’ancoraggio del reato di cui all’art. 12 T.U. imm. al territorio italiano, si propone, dunque, una ricostruzione che faccia opportuno riferimento all’istituto del concorso di persone ed al reato eventualmente permanente. Infine, la necessità di un migliore inquadramento dogmatico della soluzione ermeneutica, unitamente alla propensione universalistica della legge penale in ipotesi di offese a valori globali, potrebbe suggerire una interpretazione evolutiva dell’art. 7 c.p. proiettato oggi alla tutela dell’uomo, secondo moduli ermeneutici rinvenibili anche nel § 6 del codice penale tedesco.

“Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata

L’Autore si propone di evidenziare, all’esito di un percorso esegetico della fattispecie alternativo a quello finora consolidato in dottrina, come il deficit di efficacia dell’art. 603-bis c.p. sia da imputare, ancor prima che a difetti di tecnica legislativa, all’inadeguatezza dello strumentario repressivo penale ad affrontare il fenomeno del caporalato. Invero, le principali censure mosse alla fattispecie – l’inappropriata individuazione del soggetto attivo, l’irragionevole disparità di tutela delle vittime determinata dal combinato disposto con l’art. 22 t.u. imm., nonché la mancata previsione di conseguenze sanzionatorie efficaci sul piano dell’ablazione patrimoniale – potrebbero essere persino superabili in via interpretativa o, comunque, ridimensionate alla luce di un’attenta considerazione del fenomeno sottostante. Semmai, la vera aporia, come rivela la posizione della questione ‘preliminare’ della meritevolezza di pena delle condotte di intermediazione, è costituita dall’affidare ad una fattispecie assiologicamente ascrivibile al ‘nucleo duro’ del diritto penale, anziché a politiche pubbliche in campo economico e sociale, il ‘governo’ d’un vero e proprio “sistema di produzione”.