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ISSN 2611-8858

Temas

Stalking

Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell’art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio

Con l’art. 1, comma 3, lett. a), d.l. n. 93/2013, conv., con mod., dalla legge n. 119/2013, il legislatore ha esteso l’aggravante di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., prima circoscritta alle condotte moleste realizzate al di fuori del contesto familiare, agli atti persecutori commessi dal coniuge in costanza di matrimonio e da persona legata “attualmente” da relazione affettiva alla persona offesa. Sotto la vecchia disciplina, il conflitto tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, realizzato dal coniuge in costanza di matrimonio o dal partner nel contesto di un rapporto affettivo, era agevolmente risolvibile: la clausola di sussidiarietà espressa prevista in apertura dell’art. 612-bis c.p. comportava infatti l’assorbimento degli atti persecutori posti in essere “in ambito familiare” nel delitto di maltrattamenti, in quanto reato più grave. L’ipotesi aggravata del reato di stalking, di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., ricomprende ora ogni rapporto di coniugio o di legame affettivo non solo pregresso ma anche attuale. Di conseguenza, il tema dei rapporti fra il delitto di maltrattamenti e quello di stalking, nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso dal coniuge o dal convivente, appare più complesso, in particolare è problematica la distinzione fra le due fattispecie. Ed invero manifestazioni di aggressività o atti assillanti e prevaricatori consumati in seno alla comunità familiare (o assimilata) potrebbero realizzare, al tempo stesso, gli estremi del reato aggravato di atti persecutori previsto dal secondo comma dell’art. 612-bis c.p. e gli elementi strutturali tipici dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 572 c.p.

Violenza di genere e femminicidio

La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con mod., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119) ha introdotto nel settore del diritto penale sostanziale e processuale una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne per motivi di genere. Nella prima parte di inquadramento generale del fenomeno vengono analizzati i profili giuridici, criminologici e antropologici che sorreggono le nozioni di violenza di genere e di femminicidio. La c. d. violenza di genere racchiude al suo interno una serie di fatti di reato di diverso tipo (omicidio, maltrattamenti, stalking, percosse, lesioni), accomunati dal contesto e dal soggetto passivo cui sono diretti. Quanto al femminicidio, che fa proprio (o contiene in sé) il concetto culturale di violenza di genere, è un’espressione che descrive il fenomeno con riferimento alle sue basi empirico-criminologiche, ponendo in risalto la posizione o il ruolo dell’autore. La seconda parte del lavoro si indirizza più specificamente a chiarire significato e contesti del rapporto fra violenza di genere e diritto penale. Il tema offre spunti di riflessione sulla questione se introdurre all’interno del nostro ordinamento, in aggiunta a quello letteralmente e politicamente “neutro” di omicidio, un reato ad hoc di femminicidio (o femicidio), come omicidio di donne da parte di uomini “perché donne”, dunque in un significato specifico che non include tutte le uccisioni di donne, per qualsiasi causa e in qualsiasi contesto.