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ISSN 2611-8858

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Taricco

La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla sentenza Taricco della Corte UE vanno valutate su un duplice piano: come questioni di diritto interno (sarebbe costituzionalmente legittima una ‘legge Taricco’?), e come questione di controlimiti che possano essere opposti alla ricezione di un principio di diritto europeo. Su entrambi i piani, appare fondata la questione relativa al potere, attribuito al giudice dalla sentenza della Corte UE, di disapplicare in malam partem la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione sulla base di valutazioni di adeguatezza funzionale. I principi in gioco sono il principio penalistico di legalità e la soggezione del giudice alla legge.

Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?

Il tema della prescrizione è particolarmente sentito nel nostro Paese, nel quale un numero rilevante di procedimenti penali si conclude, purtroppo, con la dichiarazione di estinzione del reato per tale causa. Nel presente contributo si riflette criticamente sulla recente tendenza – ulteriormente percorribile, alla luce della nota sentenza Taricco – ad aumentare i termini prescrizionali per evitare tale esito, certamente non auspicabile. In particolare, si riflette sul fondamento garantistico e liberale della prescrizione e si pone l’accento sulla necessità di abbreviare i tempi del procedimento penale, piuttosto che allungare i termini della prescrizione, come una riforma non ponderata consiglierebbe; tale scelta si tradurrebbe, infatti, nella conseguente ulteriore lentezza della nostra giustizia penale, con tardiva riparazione per le vittime del reato ed interventi non sempre in grado di rieducare il condannato, e con effetti persino economicamente negativi per lo Stato. Pertanto, anche alla luce di recenti e condivisibili sentenze della Corte costituzionale, si auspicano mirati interventi, sul versante processualpenalistico, su quello ordinamentale ed anche sul piano del diritto penale sostanziale in grado di incidere sulla insostenibile lunghezza dei procedimenti penali italiani.

L’insostenibile imprescrittibilità del reato. La giurisprudenza “Taricco” alla prova dei controlimiti

L’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Milano ha richiesto l’intervento dei giudici di Palazzo della Consulta affinché impediscano l’ingresso del dictum stabilito dalla Corte di giustizia nella pronuncia Taricco offre uno spunto per una riflessione sulla delicata materia dei principi supremi dell’ordinamento. Nel lavoro si muove dal presupposto, tratto dalla giurisprudenza costituzionale, per cui non tutti gli istituti nei quali i principi supremi si estrinsecano vanno assunti a rango di “controlimite”. È invece il loro solo nucleo essenziale a non cedere di fronte al primato del diritto dell’UE. Proseguendo lungo tale direttrice, si analizza l’istituto della prescrizione, per capire se la sua disciplina rientri a pieno titolo nel nucleo centrale di tutela offerto dal principio del nullum crimen, nulla poena sine lege di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., ovvero se ne rappresenti un aspetto meramente accidentale.

La primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale

Il principio del primato del diritto dell’Unione europea costituisce un pilastro essenziale della costruzione giuridica europea, che tuttavia incontra particolari difficoltà a imporsi allorché deve operare rispetto all’ordinamento penale degli Stati membri, dominati dal principio di legalità, e in generale da principi costituzionali che concorrono a formare la stessa identità nazionale degli stessi Stati membri, che l’Unione è tenuta a rispettare. Emblematici di tali difficoltà sono gli obblighi statuiti dalla Corte di giustizia nella sentenza Melloni, che hanno posto il Tribunal Constitucional spagnolo di fronte all’alternativa se accettare una limitazione del proprio diritto costituzionale al giusto processo in omaggio alla funzionalità del mandato di arresto europeo, ovvero se opporsi frontalmente ai giudici di Lussemburgo; nonché quelli statuiti dalla Corte di giustizia nella sentenza Taricco, attualmente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale italiana, e la cui sostenibilità al metro dei principi fondanti l’identità costituzionale italiana è in particolare oggetto di esame nel presente contributo.

Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore

Vengono evidenziate motivazioni attinenti alla divisione dei poteri in base alle quali non può essere richiesto a un giudice, nemmeno dalla CGUE, di disapplicare disposizioni penali o processuali penali in base a un apprezzamento, di carattere generalpreventivo, circa il loro risultare di ostacolo, secondo l’esperienza giurisprudenziale, all’effettività applicativa, o all’efficacia dissuasiva, di determinate fattispecie incriminatrici. Su questa base (e non solo, dunque, con riguardo all’esigenza di evitare conseguenze retroattive in malam partem di pronunce europee), si valuta la prospettabilità della opposizione di «controlimiti» da parte della Corte costituzionale nella questione sollevata presso la medesima in rapporto alla sentenza CGUE «Taricco». La riflessione si estende al rapporto tra disposizioni europee e diritto penale interno, nonché, in particolare, al ruolo degli articoli 83 e 325 TFUE, come pure all’ambiguità della prefigurazione di «obblighi di risultato» in materia penale.