El presente artículo se centra en el creciente papel de los tribunales ordinarios en la aplicación del Derecho de la UE. Desde las sentencias Simmenthal y Costa c. E.N.E.L., estos tribunales están llamados a dejar sin aplicación cualquier disposición doméstica que resulte en contradicción con las disposiciones directamente aplicables de la UE. Sin embargo, estas obligaciones pueden resultar problemáticas en casos penales. Recientemente, el asunto Taricco ha vuelto a poner esta cuestión en el punto de mira, evidenciando que la eliminación de contradicciones entre el Derecho doméstico y el Derecho de la UE puede dar lugar a la violación de principios constitucionales del Derecho penal. Al mismo tiempo, el caso Taricco cuestiona la relación entre la primacía del Derecho de la UE y el nivel nacional de la protección de los derechos fundamentales, cuestión que debe ser abordada a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional italiano de 31 de mayo de 2018.
La reciente sentencia nº 115 de la Corte Constitucional italiana, además de plantear diversas cuestiones dogmáticas en relación a la posibilidad de desaplicar in malam partem la regulación nacional de los actos interruptivos del plazo de prescripción, ofrece la posibilidad de reflexionar, tanto a nivel interno como supranacional, sobre la posible evolución del principio de legalidad y, particularmente, del principio de determinación de la norma penal
Partiendo desde el incuestionable rol central de la Corte Constitucional en abrir el derecho penal a las fuentes supranacionales, el presente trabajo evidencia cómo en su jurisprudencia a menudo se ha impuesto una aproximación “dualística” en la comparación entre estas últimas y los principios constitucionales. Tal actitud ha impedido a la Corte Constitucional convertirse en un interlocutor privilegiado del diálogo con las Cortes europeas, sin perjuicio de que pareciera haberse producido un cambio de tendencia en el caso Taricco.
La sentencia n. 115/2018 de la Corte Constitucional italiana, que pone fin a la serie de pronunciamientos jurisprudenciales iniciada con la sentencia Taricco de la TJUE, desaplica la “regla Taricco”, por ser incompatible con el mandato de determinación derivado del artículo 25 (2) de la Constitución italiana. Haciendo esto, la Corte Constitucional aplica, por primera vez, su doctrina de los “contra-límites” en relación al derecho de la UE, conforme lo había interpretado el TJUE. El razonamiento de la Corte se basa en la premisa de que el principio de legalidad, y sus principios derivados, entre los cuales se encuentra el mandato de determinación, son aplicables a las normas sobre prescripción. Aplicando el mandato de determinación a la “regla Taricco” y al artículo 325, párrafos 1 y 2, del TFUE, la Corte adscribe a una lectura extensiva, exigiendo que de la norma legal (y no simplemente al momento de la conducta) sea posible prever el sentido de su aplicación jurisprudencial. Tal lectura, que contrasta con la tradición hermenéutica de la propia Corte, presenta un nuevo horizonte a la relación entre la ley y su interpretación, y expectativas que difícilmente podrán ser satisfechas en la aplicación ordinaria del artículo 25 de la Constitución. Asimismo, este “patriotismo constitucional” plantea diversas interrogantes sobre el futuro de la jurisprudencia italiana en relación a los pronunciamientos de los tribunales europeos.
Muovendo dalla premessa che, alla base dell’applicazione fornita dalla sentenza Taricco al principio di assimilazione, vi dovrebbe essere stato un giudizio di comparabilità tra i reati connessi alle gravi frodi IVA e quello di cui all’art. 291-quater TULD, obiettivo del presente contributo sarà quello di verificare, attraverso una puntuale analisi del delitto doganale, il predetto assunto espresso dalla Corte del Lussemburgo. Da tale disamina si potrà cogliere la valenza più che altro politica della pronuncia Taricco e, dunque, in quest’ottica, si svolgeranno alcune brevi riflessioni in ordine alle conseguenze politico-criminali derivanti dalla stessa sentenza della CGUE, con particolare attenzione alla recente Direttiva PIF.
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 24/2017, ha instaurato un dialogo con la Corte UE sui problemi posti da eccezioni d’illegittimità costituzionale conseguenti alla sentenza Taricco. Ha evitato di opporre i principi costituzionali come controlimiti, sollecitando la CGUE a precisazioni interpretative sui punti rilevanti per la tenuta della legalità penalistica. Questa strategia diplomatica è stata recepita dalla CGUE, e ciò consolida i principi che l’ordinanza n. 24 ha enunciato.
Lo scritto mette in evidenza il carattere parziale delle prospettive adottate tanto dalla Corte di giustizia quanto dalla Corte costituzionale per ciò che attiene al riconoscimento dell’identità costituzionale, rispettivamente, dell’Unione europea e dello Stato, pervenendo quindi all’effetto di uno squilibrato bilanciamento tra il principio di apertura e il principio del primato dell’un ordinamento nei riguardi dell’altro. Rileva quindi le due anime presenti presso la Corte dell’Unione, di cui rendono testimonianza le Conclusioni su Taricco dell’avvocato generale Y. Bot e quelle su Scialdone dell’avvocato generale M. Bobek. Tratta, infine, della questione relativa alla sede istituzionale competente a dare il riconoscimento dei principi costitutivi dell’identità suddetta e della possibile conversione dei conflitti interordinamentali in conflitti intraordinamentali, la cui soluzione resta demandata alla tecnica usuale del bilanciamento secondo i casi.
Precarietà e incertezza sembrano affliggere, nei tempi recenti, la prescrizione del reato, quando la si osservi da una prospettiva sovranazionale o comparata. Sullo sfondo, si pone il problema della tenuta del nostro sistema nel suo complesso, e persino della sua identità, come l’abbiamo concepita e tramandata di generazione in generazione. Con l’ordinanza n. 24 del 2017, la Corte costituzionale, sollevando una nuova questione pregiudiziale, mostra l’intento di non consumare una rottura del dialogo con l’ordinamento UE, limitandosi a paventare il rischio di ricorrere ai controlimiti, senza effettivamente porli in essere. Tuttavia, il provvedimento appare criticabile per alcuni argomenti utilizzati, e per la posizione assunta, che sembra lasciare poco spazio per specificazioni e aggiustamenti alla Corte di giustizia. La decisione, infatti, pur mostrando formalmente apertura a un confronto con la Corte di giustizia, tende a proporre in realtà una divisione tra mondi opposti e inconciliabili: di qua il diritto italiano, con la sua tradizione irrinunciabile; di là quello europeo, al quale formalmente si mostra deferenza (purché non si ingerisca in questioni vitali). Sembra il piano per una sorta di convivenza da separati, che certo ha il pregio di guadagnare tempo. Tuttavia, non si intravvede, nel ragionamento condotto, alcuna strada per raggiungere, o almeno per intraprendere il cammino verso una integrazione reale degli ordinamenti: è questo, in realtà, il nodo che, se non affrontato adesso, tenderà a riproporsi in successive occasioni.
Nel diritto dell’Unione Europea, le garanzie processuali assumono perlopiù la veste dei “principi”, i quali devono essere tradotti in “regole” da parte della giurisprudenza. Come apprestarne un’implementazione capace di assicurare risultati prevedibili ex ante e, soprattutto, di bilanciare in modo equilibrato i valori in gioco? L’art. 53 della Carta di Nizza risponde al quesito postulando un’equivalenza fra gli standard di tutela dei diritti fondamentali previsti dall‘Unione, dalla CEDU e dai sistemi nazionali. Una triangolazione che, però, non è agevole da svolgere, se si tiene conto delle antinomie che spesso gli standard in questione presentano. Nel presente lavoro si propongono alcune tecniche per realizzarla.






