Corte eur. dir. uomo, IV Sez., 16 febbraio 2021, V.C.L. e A.N. c. UK
Attivato per la terza volta il meccanismo consultivo previsto dal Protocollo n. 16 della Cedu
Questo articolo si occupa di analizzare criticamente i rapporti tra il bilanciamento che la Corte edu svolge in sede di concretizzazione di un diritto a base convenzionale e l’interpretazione convenzionalmente conforme che il giudice interno mette in campo in sede di applicazione delle relative scriminanti. E mette in evidenza il dato di fondo per cui, mentre l’interpretazione conforme è strutturalmente concepita per non superare i confini testuali della fattispecie, il bilanciamento, dato il suo connaturato carattere integrativo-additivo, è strutturalmente portato a oltrepassarli. Una simile presa d’atto potrebbe allora avere come effetto di rendere più problematico di quanto non sembri un adeguamento “caso per caso” del diritto penale nazionale al bilanciamento europeo in sede di giustificazione convenzionalmente conforme del fatto singolo ad opera del giudice comune e di raccomandare, invece, una chiamata in causa della Corte costituzionale.
L’apertura della legalità penale al diritto giurisprudenziale operata dall’art. 7 CEDU apre preoccupanti interrogativi circa la tenuta della legalità penale costituzionale di molti Paesi europei di civil law storicamente incentrata sul principio di riserva di legge parlamentare. Questo disallineamento non può, però, comportare una trasfigurazione del nullum crimen sine lege nel nullum crimen sine iure in tali ordinamenti e, quindi, imporre loro una equiparazione tra formante legislativo e giurisprudenziale in materia penale. Molto più semplicemente consente di implementare le garanzie per i consociati quando – ragionando diversamente e non riconoscendo valore-fonte alla giurisprudenza – si rischierebbe di frustrare i principi di irretroattività e di retroattività della lex mitior. Ciò significa che il judicial law continua a non essere assimilabile allo statutory law nei prevalenti casi di fisiologico contrasto interpretativo sincronico e diacronico, ma solo in quelli ‘limite’ dell’overruling in malam partem oggettivamente ed assolutamente imprevedibile e dell’overruling in bonam partem effettuato dalle Sezioni unite






