L’applicabilità dei trattati sui diritti umani alle operazioni di ricerca e soccorso in alto mare: una decisione storica del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite
Comitato per i diritti umani, A.S. e altri contro Italia e Malta, comunicazione n. 3043/2017, decisione (Malta, CCPR/C/130/D/3042/2017) e osservazioni (Italia, CCPR/C/128/D/3043/2017) del 27 gennaio 2021
In due decisioni collegate del 27 gennaio 2021, il Comitato dei diritti umani ha esaminato una comunicazione in cui si lamentava che le autorità italiane e maltesi non hanno assolto ai propri obblighi derivanti dal Patto sui diritti civili e politici di proteggere la vita in mare e di indagare prontamente, in relazione a un incidente verificatosi nel 2013 nel Mediterraneo centrale nel quale più di 200 migranti hanno perso la vita. La comunicazione allega essenzialmente che Malta, in quanto Stato responsabile della regione SAR in cui si è verificato l’evento, e l’Italia, quale Stato che per primo ha ricevuto la richiesta di assistenza e che si trovava nella posizione migliore per fornirla, non hanno rispettato i propri obblighi in materia di ricerca e soccorso ai sensi del diritto internazionale, violando così il diritto alla vita dei migranti interessati. Mentre la parte della comunicazione riguardante Malta è stata dichiarata inammissibile per mancato esaurimento dei ricorsi interni, il Comitato ha ritenuto che l’Italia abbia violato il diritto alla vita dei comunicanti ai sensi dell'articolo 6(1) del Patto sui diritti civili e politici, per non aver rispettato la dovuta diligenza richiesta nella protezione della vita in mare (par. 8.5), e - in combinazione con l’articolo 2(3)(a) - per aver privato le vittime dell'accesso a un rimedio effettivo, in ragione dell’indebito e ingiustificato ritardo nello svolgimento dell’inchiesta giudiziaria sull'incidente (par. 8.7).
Poiché l’evento si è prodotto in alto mare, la questione giuridica più importante sollevata dalla comunicazione, di natura preliminare, riguardava l’applicabilità del Patto, ovvero se, ai sensi dell'articolo 2(1), i naufraghi rilevassero o meno della giurisdizione dei due Stati. Secondo l’approccio funzionale esposto nel Commento generale n. 36 (2019), il Comitato doveva accertare se la posizione di ciascuno dei due Stati comportasse l’esercizio di “potere o controllo effettivo” sul godimento del diritto alla vita da parte delle vittime (par. 63 del Commentp generale). Il Comitato ha applicato in modo estensivo tale criterio, ritenendo che le azioni e omissioni di entrambi gli Stati fossero soggette agli obblighi derivanti dal Patto. Tale conclusione è stata raggiunta prendendo in considerazione sia le circostanze fattuali del caso concreto, sia gli obblighi giuridici gravanti su ciascuno degli Stati coinvolti ai sensi delle applicabili norme del diritto del mare, in particolare quelle sancite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dalla Convenzione sulla sicurezza della vita in mare (SOLAS) del 1974 e della Convezione sulle operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR) del 1979 (v. parr. 7.6-7.8 delle osservazioni sul caso contro l’Italia e i parr. 6.6-6.7 della decisione nel caso contro Malta). La posizione assunta, tuttavia, non è esente da contestazioni, considerato che diversi membri del Comitato si sono espressi sul punto in dissenso dalla maggioranza (v. gli allegati 1, 2 e 3 alle osservazioni sul caso contro l’Italia e l’allegato 1 alla decisione nel caso contro Malta).
Nel quadro dell’infinita tragedia delle migrazioni via mare nel Mediterraneo centrale, e in attesa della decisione su un caso che solleva questioni giuridiche analoghe pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (S.S. et al c. Italia), la posizione assunta dal Comitato segna un punto fermo nelle strategie giuridiche per mettere gli Stati europei di fronte alle loro responsabilità per le violazioni dei diritti umani che si verificano a causa della cattiva gestione dei flussi migratori e della loro ritirata dal dovere di salvare vite in mare imposto dal diritto internazionale.
Per leggere la decisione concernente l’Italia, clicca qui.
Per leggere la decisione concernente Malta, clicca qui.